FAQ

1. Ogni quanto si tiene la sessione degli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato?

L'esame abilitante ha cadenza annuale ed è indetto da una specifica Ordinanza Ministeriale redatta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

2. Cosa devo fare per iscrivermi all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Napoli e Caserta?

Per iscriverti all'Albo Professionale e svolgere la professione di Agrotecnico in forma autonoma devi presentare una specifica domanda al Collegio Professionale competente nella tua Provincia di residenza.

Nella sezione "Come iscriversi all'Albo" puoi verificare quali sono i requisiti per l'iscrizione all'Albo e successivamente scaricare il modello di domanda.

3. Cosa devo fare per cancellarmi dall'Albo professionale degli degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Napoli e Caserta? 

Per cancellarsi dall'Albo Professionale degli Agrotecnici occorre inoltrare al Collegio Locale competente per territorio una specifica domanda di cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere redatta su carta bollata con firma autocertificata o autenticata (in uno dei modi di legge) e presentata al Collegio locale competente per territorio entro il 15 ottobre d'ogni anno a valere per l'anno successivo.

La domanda può essere altresì inviata per raccomandata, purchè redatta completa ed in assolvimento dell'imposta di bollo, precisando chiaramente in essa la formula dell'autocertificazione, ed allegandovi una fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validità. L'invio deve avvenire in tempo utile per consentirne il recapito entro il 15 ottobre. La cancellazione ha effetto dopo l'accettazione della Domanda da parte del Collegio locale competente che deve deliberare in proposito.

4. Ho trasferito la mia residenza in un altro Comune della stessa Provincia, cosa devo fare?

L'iscritto che trasferisce la propria residenza in un Comune della medesima provincia che rientra nella giurisdizione del Collegio al cui Albo è iscritto ha l'obbligo di comunicare al Collegio di appartenenza la variazione di residenza, allegando copia del certificato di residenza o autocertificazione di variazione residenza.

5. Ho trasferito la mia residenza nel Comune di un'altra Provincia, cosa devo fare? 

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L'Agrotecnico che trasferisce la propria residenza nel Comune di una provincia che non rientra nella giurisdizione del Collegio al cui Albo è iscritto, deve trasferire la propria iscrizione

1) Inoltrare una domanda per il rilascio del Nulla Osta al trasferimento dell'iscrizione per variata residenza al Collegio al cui Albo è iscritto.
Il Nulla Osta non può essere rilasciato dal Collegio nel caso in cui il richiedente versi in stato di morosità.
Alla domanda devono essere allegati:
– Il certificato di residenza o Dichiarazione sostitutiva;
– copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione per l'anno corrente;
– il Timbro professionale e tessera identificativa;
– la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata (in uno dei modi previsti dalla legge).

Una volta ottenuto il Nulla Osta al trasferimento, l'Agrotecnico deve:

2) Presentare domanda di trasferimento al Collegio nella cui giurisdizione ha eletto la propria residenza allegando il Nulla Osta rilasciato dal Collegio di provenienza.
Il Collegio provvederà a deliberare il trasferimento della iscrizione, dandone comunicazione al Collegio di provenienza che, a sua volta, delibererà la cancellazione dell'Agrotecnico e trasmetterà al nuovo Collegio competente il fascicolo personale dell'Agrotecnico trasferito

6. Gli Agrotecnici possono redigere Attestati di prestazione energetica (APE)?

Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possono redigere attestati di prestazione energetica secondo quanto definito dal D.P.R. 75/2013 che definisce i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati.

7. Gli Agrotecnici possono opeare nel catasto?

Gli agrotecnici possono operare sia sul catasto fabricati che in quello terreni. .

8. Gli Agrotecnici possono svolgere attività relativa alla valutazione della stabilità alberature?

Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possono svolgere le attività relative al verde urbano ed ornamentale, ivi comprese le attività valutative. Tale competenza è prevista dall'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni, che nell'indicare le competenze degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, al comma 1, così fra l'altro recita: "g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata; ……
i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;".